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Prescrizioni comunali antincendio e per la manutenzione e pulizia dei terreni incolti

Pulizia terreni entro e non oltre il 1° giugno 2026.

Data :

13 maggio 2026

Municipium

Descrizione

Si rende noto alla popolazione che è necessario procedere, entro e non oltre il 1° giugno, all’esecuzione di interventi di pulizia e di manutenzione dei terreni, di seguito elencati, che dovranno essere tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi.

Interventi di pulizia e di manutenzione da effettuarsi entro il 1° giugno:

1. Sfalcio dell’erba, regolazione delle siepi, taglio di piante, di rami, del fieno, delle sterpaglie e della vegetazione incolta e sfalcio di tutta la vegetazione secca anche in aree coltivate, presenti nelle proprietà private o pubbliche, situate nella fascia perimetrale territoriale dei 200 metri dall’abitato, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all’interno dei propri confini, nonché in quelle presenti in tutti gli altri immobili od aree ricadenti nel territorio comunale e nel centro abitato.

2. Taglio di radici e di quelle parti aeree delle piante che, ancorché situate in aree diverse (private o di altri enti pubblici), provocano situazioni di pericolo ai luoghi sottoposti a pubblico passaggio, alle sedi stradali e in generale alle aree pubbliche.

3. Rimozione dello sfalcio e dei tagli, dalle aree di cui ai precedenti punti 1 e 2, e conseguente smaltimento e conferimento (o riciclo) secondo le modalità previste per legge.

4. Manutenzione, pulizia e spurgo, con eventuali opere di risagomatura, dei fossi e dei canali di scolo e delle cunette, così da favorire il regolare deflusso delle acque meteoriche e la loro immissione negli scarichi principali.

Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio (dal 1° giugno fino al 31 ottobre 2026). 

Ai contravventori verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, fatta salva l’applicazione delle sanzioni stabilite dal Prontuario delle sanzioni amministrative (Allegato D delle prescrizioni di cui alla DGR n. 5/48 del 29/01/2025) stabilita dall’art. 10 della L. 353/2000 s.m.i, nonché quelle previste dalla Legge Regionale n. 8 27/04/2016 e dalla specifica normativa di Settore.

In allegato, l'ordinanza sindacale n. 14 del 13/05/2026 in formato integrale.                                                                       

Ultimo aggiornamento: 13 maggio 2026, 17:16

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